Decreto Presidente Repubblica del 1988 numero 574 art. 14


In caso di arresto in flagranza o di fermo di polizia, l'autorità giudiziaria o l'organo di polizia, prima di procedere all'interrogatorio o ad altri atti processuali, è tenuto a chiedere all'arrestato o al fermato quale sia la sua lingua materna.
Fatto salvo il disposto dell'art. 32, l'interrogatorio ed ogni altro atto processuale si svolgono nella lingua dichiarata.
Se l'arrestato o il fermato si rifiuta di rispondere, se ne dà atto nel verbale e si procede nella lingua presunta ai sensi dell'art. 15.
Gli atti processuali posti in essere in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo sono nulli ai sensi del capoverso dell'art. 185 del codice di procedura penale.

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