Decreto Presidente Repubblica del 1988 numero 574 art. 24


Nei procedimenti innanzi agli organi giurisdizionali ordinari, amministrativi e tributari, non compresi nelle disposizioni di cui all'art. 1, i cittadini appartenenti al gruppo linguistico tedesco, residenti nella provincia di Bolzano, hanno facoltà di rendere le loro dichiarazioni o deposizioni in lingua tedesca.

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