Decreto Presidente Repubblica del 1986 numero 131 art. 53-bis


ATTRIBUZIONI E POTERI DEGLI UFFICI

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, le attribuzioni e i poteri di cui agli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, possono essere esercitati anche ai fini dell'imposta di registro, nonché delle imposte ipotecaria e catastale previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347.
(Comma così modificato dall’ art. 1, comma 87, lett. b), L. 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 1° gennaio 2018)
(Articolo inserito dall'art. 35, comma 24, lett. a), D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248)

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