Decreto Presidente Repubblica del 1960 numero 103 art. 1


Disposizione generale
Nella provincia di Bolzano, in attuazione delle norme contenute nel titolo X dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, l'uso, su base di parità, da parte dei cittadini di lingua tedesca, della loro lingua nei procedimenti giurisdizionali, negli uffici tavolari, negli uffici di stato civile, negli atti notarili e nell'attività di polizia giudiziaria e tributaria, è regolato dalle seguenti disposizioni.

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