Decreto Presidente Repubblica del 1960 numero 103 art. 4


I verbali sono redatti in lingua italiana.
Le dichiarazioni orali fatte in lingua tedesca sono verbalizzate anche in tale lingua.
I verbali sono contestualmente redatti anche in lingua tedesca ove il pubblico ministero o una delle parti ne faccia richiesta.
Le dichiarazioni rese nel dibattito sono tradotte verbalmente in italiano o in tedesco, se uno dei difensori delle parti ne faccia richiesta. Si procede ugualmente, su richiesta di uno dei difensori, alla traduzione in lingua italiana o tedesca del contenuto dei documenti utilizzati nel dibattimento.

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