Decreto Presidente Consiglio Ministri del 24 gennaio 2013 art. 7


ORGANISMI DI INFORMAZIONE PER LA SICUREZZA

1. Il DIS e le Agenzie svolgono la propria attività nel campo della sicurezza cibernetica avvalendosi degli strumenti e secondo le modalità e le procedure stabilite dalla legge n. 124/2007.
2. Per le finalità di cui al comma 1, il Direttore generale del DIS, sulla base delle direttive adottate dal Presidente ai sensi dell'art. 1, comma 3-bis, della legge n. 124/2007 e alla luce degli indirizzi generali e degli obiettivi fondamentali individuati dal CISR, cura, ai sensi dell'art. 4, comma 3, lett. d-bis), della citata legge, il coordinamento delle attività di ricerca informativa finalizzate a rafforzare la protezione cibernetica e la sicurezza informatica nazionali.
3. Il DIS, attraverso i propri uffici, assicura il supporto al Direttore generale per l'espletamento delle attività di coordinamento di cui al comma 2. Il DIS provvede, altresì, sulla base delle informazioni acquisite ai sensi dell'art. 4, comma 3, lett. c), alla luce delle acquisizioni provenienti dallo scambio informativo di cui all'art. 4, comma 3, lett. e), della legge n. 124/2007, e dei dati acquisiti ai sensi dell'art. 13, commi 1 e 2, della citata legge, alla formulazione di analisi, valutazioni e previsioni sulla minaccia cibernetica. Provvede, in base a quanto disposto dal presente decreto, alla trasmissione di informazioni rilevanti ai fini della sicurezza cibernetica al Nucleo per la sicurezza cibernetica di cui all'art. 8, alle pubbliche amministrazioni e agli altri soggetti, anche privati, interessati all'acquisizione di informazioni, ai sensi dell'art. 4, comma 3, lett. f) della legge n. 124/2007.
4. Le Agenzie, ciascuna nell'ambito delle rispettive attribuzioni, svolgono, secondo gli indirizzi definiti dalle direttive del Presidente e le linee di coordinamento delle attività di ricerca informativa stabilite dal Direttore generale del DIS ai sensi del comma 2, le attività di ricerca e di elaborazione informativa rivolte alla protezione cibernetica e alla sicurezza informatica nazionali.
5. Per lo svolgimento delle attività previste dal presente articolo, il DIS e le Agenzie corrispondono con le pubbliche amministrazioni, i soggetti erogatori di servizi di pubblica utilità, le università e con gli enti di ricerca, stipulando a tal fine apposite convenzioni ai sensi dell'art. 13, comma 1, della legge n. 124/2007. Per le stesse finalità, le pubbliche amministrazioni ed i soggetti erogatori di servizi di pubblica utilità consentono l'accesso del DIS e delle Agenzie ai propri archivi informatici secondo le modalità e con le procedure previste dal D.P.C.M. n. 4/2009, adottato ai sensi dell'art. 13, comma 2, della predetta legge.
6. Il DIS, ai sensi dell'art. 4, comma 3, lett. m), della legge n. 124/2007, pone in essere ogni iniziativa volta a promuovere e diffondere la conoscenza e la consapevolezza in merito ai rischi derivanti dalla minaccia cibernetica e sulle misure necessarie a prevenirli, anche sulla base delle indicazioni del comitato scientifico di cui all'art. 6.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Presidente Consiglio Ministri del 24 gennaio 2013 art. 7"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti