Decreto Presidente Consiglio Ministri del 22 febbraio 2013 art. 55


TITOLO V Firma elettronica avanzata (DISPOSIZIONI GENERALI)

1. La realizzazione di soluzioni di firma elettronica avanzata è libera e non è soggetta ad alcuna autorizzazione preventiva.
2. I soggetti che erogano o realizzano soluzioni di firma elettronica avanzata si distinguono in:
a) coloro che erogano soluzioni di firma elettronica avanzata al fine di utilizzarle nei rapporti intrattenuti con soggetti terzi per motivi istituzionali, societari o commerciali, realizzandole in proprio o anche avvalendosi di soluzioni realizzate dai soggetti di cui alla lettera b);
b) coloro che, quale oggetto dell'attività di impresa, realizzano soluzioni di firma elettronica avanzata a favore dei soggetti di cui alla lettera a).

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