Decreto Presidente Consiglio Ministri del 22 febbraio 2013 art. 4


TITOLO II Firme elettroniche qualificate e digitali (NORME TECNICHE DI RIFERIMENTO)

1. Le regole tecniche relative ai dispositivi sicuri per la generazione delle firme di cui all'art. 35 del Codice sono conformi alle norme generalmente riconosciute a livello internazionale.
2. Gli algoritmi di generazione e verifica della firma elettronica qualificata e della firma digitale, le caratteristiche delle chiavi utilizzate, le funzioni di hash, i formati e le caratteristiche dei certificati qualificati e dei certificati di attributo, i formati e le caratteristiche della firma elettronica qualificata e della firma digitale, delle marche temporali, le caratteristiche delle applicazioni di verifica di cui all'art. 14, il formato dell'elenco di cui all'art. 43 del presente decreto, le modalità con cui rendere disponibili le informazioni sullo stato dei certificati, sono definiti, anche ai fini del riconoscimento e della verifica del documento informatico, con provvedimenti dell'Agenzia e pubblicati sul sito internet dello stesso ente. Nelle more dell'emanazione di tali provvedimenti continua ad applicarsi la deliberazione del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione n. 45 del 21 maggio 2009 e successive modificazioni.
3. Il documento informatico, sottoscritto con firma elettronica qualificata o firma digitale, non soddisfa il requisito di immodificabilità del documento previsto dall'art. 21, comma 2, del Codice, se contiene macroistruzioni, codici eseguibili o altri elementi, tali da attivare funzionalità che possano modificare gli atti, i fatti o i dati nello stesso rappresentati.

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