Decreto Presidente Consiglio Ministri del 17 gennaio 2014 art. 3


MODALITÀ DI RIPARTIZIONE DEI COMPENSI DERIVANTI DA RIPRODUZIONE PRIVATA, AD USO PERSONALE, DI FONOGRAMMI E DI VIDEOGRAMMI

1. I produttori di fonogrammi corrispondono, senza ritardo e, comunque entro sei mesi, il cinquanta per cento del compenso loro attribuito, ai sensi dell'art. 71-octies, comma 1, della LdA, per apparecchi e supporti di registrazione audio, agli artisti interpreti o esecutori per il tramite delle imprese di cui all'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2012 cui hanno conferito mandato.
2. La Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) versa la quota di cui all'art. 71-septies della LdA, per gli apparecchi e i supporti di registrazione video spettante agli artisti interpreti o esecutori alle imprese di cui all'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2012 cui hanno conferito mandato. Il cinquanta per cento di tale quota è utilizzato secondo quanto previsto dall'art. 71-octies, comma 3, della LdA.
3. I compensi di cui ai commi 1 e 2 sono attribuiti a ciascuno dei soggetti intermediari dei diritti degli artisti interpreti ed esecutori, ivi indicati, in misura percentuale rapportata, separatamente per il settore audio e per il settore video, all'ammontare dei diritti degli artisti interpreti ed esecutori amministrati da ciascun soggetto intermediario, certificati ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2012, diversi da quelli derivanti da riproduzione privata ad uso personale, nel corso dell'anno di attribuzione e in base al principio contabile della competenza. A tale fine, agli oneri di comunicazione di cui all'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2012 si aggiungono gli oneri di comunicazione di tutti gli elementi indicati nel periodo precedente, la cui ottemperanza è altresì pubblicata sul sito della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria ai sensi dell'art. 3, comma 2, del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2012.
4. In prima applicazione del presente decreto, con esclusivo riferimento alle annualità 2012 e 2013, salvo diverso accordo tra tutte le imprese di settore di cui all'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2012, i compensi derivanti da riproduzione privata, ad uso personale, di fonogrammi e di videogrammi, sono attribuiti a ciascuna delle imprese di cui all'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2012, in misura percentuale rapportata, separatamente per il settore audio ed il settore video, al numero di mandati esplicitamente conferiti a ciascuna impresa dagli artisti interpreti ed esecutori alla data del 31 gennaio 2014. Le imprese comunicano alla SIAE entro il 28 febbraio 2014, gli accordi conclusi ovvero, in mancanza, il numero di mandati ad esse esplicitamente conferiti.

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