Decreto Presidente Consiglio Ministri del 17 gennaio 2014 art. 2


CRITERI DI RIPARTIZIONE DEI COMPENSI DOVUTI AGLI ARTISTI INTERPRETI ED ESECUTORI PER DIRITTI CONNESSI AL DIRITTO D'AUTORE DI CUI ALLA LEGGE 22 APRILE 1941, N. 633 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

1. Al fine di garantire l'effettiva riscossione da parte degli artisti del compenso dovuto dagli utilizzatori, le imprese accreditate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2012 concludono accordi sulle condizioni e modalità con cui favorire la più equa e celere ripartizione dei compensi dovuti ai rispettivi mandanti. Con particolare riguardo ai casi in cui i compensi dovuti sul medesimo fonogramma o sulla medesima opere cinematografica o assimilata siano dovuti ad aventi diritto appartenenti a diverse imprese intermediarie, l'eventuale mancato accordo fra intermediari, entro novanta giorni dall'adozione del presente decreto, impone all'utilizzatore di versare i compensi secondo il criterio di ripartizione più favorevole al comprimario.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, le imprese di cui all'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2012 riservano agli artisti comprimari almeno il trenta per cento del compenso complessivo di una determinata opera cinematografica o assimilata o di un determinato fonogramma.
3. Gli accordi di cui al comma 1 sono notificati alle amministrazioni di cui all'art. 3 comma 1, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2012.
4. Le imprese di cui all'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2012, che abbiano ricevuto mandato dagli artisti interpreti o esecutori, con riferimento alle somme annualmente riscosse, procedono ad un accantonamento, non inferiore al venticinque per cento delle somme medesime, in un fondo appositamente costituito e vincolato, come evidenziato in bilancio. Tali accantonamenti sono destinati all'erogazione dei compensi in favore degli artisti aventi diritto individuati all'esito della risoluzione delle controversie derivanti dalla eventuale contestazione per il mancato inserimento o per l'errata classificazione, fra artisti primari e artisti comprimari, degli artisti di un fonogramma o di un'opera cinematografica o assimilata.
5. Trascorso il periodo di trecentosessantacinque giorni dall'avvenuto riparto, gli accantonamenti di cui al comma 4, al netto delle erogazioni già effettuate ai sensi del medesimo comma 4, sono ripartite tra tutti gli artisti individuati come aventi diritto.

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