Decreto Presidente Consiglio Ministri del 13 novembre 2014 art. 16


MISURE DI SICUREZZA

1. Ai fascicoli informatici, alle aggregazioni documentali informatiche, ai registri o repertori informatici si applicano le misure di sicurezza di cui all'art. 12.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Presidente Consiglio Ministri del 13 novembre 2014 art. 16"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti