Decreto Ministeriale del 3 agosto 2016 art. 2


SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente decreto attua l'art. 120, comma 2, del TUB e si applica alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito tra intermediari e clienti disciplinate ai sensi del titolo VI del TUB.
2. La produzione di interessi nelle operazioni di cui al comma 1 è regolata secondo le modalità e i criteri indicati negli articoli 3 e 4.
3. L'imputazione dei pagamenti è regolata in conformità dell'art. 1194 del codice civile.

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