Decreto Ministeriale del 30 gennaio 2014 art. 1


AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

1. Il presente decreto reca disposizioni di attuazione per l'applicazione di quelle contenute nell'art. 29 della Sezione IX del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179.
2. Ai fini del presente decreto:
a) per «testo unico» si intende il testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
b) per «start-up innovative» si intendono le società indicate all'art. 25, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, anche non residenti in possesso dei medesimi requisiti, ove compatibili, a condizione che le stesse siano residenti in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo ed esercitino nel territorio dello Stato un'attività d'impresa mediante una stabile organizzazione;
c) per «start-up a vocazione sociale» si intendono le società indicate nell'art. 25, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179;
d) per «incubatore certificato», si intende la società indicata nell'art. 25, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179;
e) per «organismi di investimento collettivo del risparmio che investono prevalentemente in start-up innovative» si intendono quegli organismi di investimento collettivo del risparmio di cui all'art. 1, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che, al termine del periodo di imposta in corso al 31 dicembre dell'anno in cui è effettuato l'investimento agevolato, detengono azioni o quote di start-up innovative di valore almeno pari al 70 per cento del valore complessivo degli investimenti in strumenti finanziari risultanti dal rendiconto di gestione o dal bilancio chiuso nel corso dell'anzidetto periodo di imposta;
f) per «altre società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative» si intendono quelle società che, al termine del periodo di imposta in corso al 31 dicembre dell'anno in cui è effettuato l'investimento agevolato, detengono azioni o quote di start-up innovative, classificate nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie, di valore almeno pari al 70 per cento del valore complessivo delle immobilizzazioni finanziarie iscritte nel bilancio chiuso nel corso dell'anzidetto periodo di imposta.

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