Decreto Ministeriale del 30 gennaio 2014 art. 4


AGEVOLAZIONI FISCALI

1. I soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche possono detrarre dall'imposta lorda, un importo pari al 19 per cento dei conferimenti rilevanti effettuati, per importo non superiore a euro 500.000, in ciascun periodo d'imposta ai sensi del presente decreto. Per i soci di società in nome collettivo e in accomandita semplice l'importo per il quale spetta la detrazione è determinato in proporzione alle rispettive quote di partecipazione agli utili e il limite di cui al primo periodo si applica con riferimento al conferimento in denaro effettuato dalla società.
2. Qualora la detrazione di cui al comma 1 sia di ammontare superiore all'imposta lorda, l'eccedenza può essere portata in detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche dovuta nei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo, fino a concorrenza del suo ammontare.
3. I soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società possono dedurre dal proprio reddito complessivo un importo pari al 20 per cento dei conferimenti rilevanti effettuati, per importo non superiore a euro 1.800.000, per ciascun periodo d'imposta ai sensi del presente decreto.
4. Qualora la deduzione di cui al comma 3 sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, l'eccedenza può essere computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo, fino a concorrenza del suo ammontare.
5. Per le società e per gli enti che partecipano al consolidato nazionale di cui agli articoli da 117 a 129 del testo unico, l'eccedenza di cui al comma 4 è ammessa in deduzione dal reddito complessivo globale di gruppo dichiarato fino a concorrenza dello stesso. L'eccedenza che non trova capienza è computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo, dichiarato dalle singole società fino a concorrenza del suo ammontare. Le eccedenze generatesi anteriormente all'opzione per il consolidato non sono attribuibili al consolidato e sono ammesse in deduzione dal reddito complessivo dichiarato delle singole società. Le disposizioni del presente comma si applicano anche all'importo deducibile delle società e degli enti che esercitano l'opzione per il consolidato mondiale di cui agli articoli da 130 a 142 del testo unico.
6. In caso di opzione per la trasparenza fiscale di cui agli articoli 115 e 116 del testo unico l'eccedenza di cui al comma 4 è ammessa in deduzione dal reddito complessivo di ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili. L'eccedenza che non trova capienza nel reddito complessivo del socio è computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo, dichiarato dal socio stesso fino a concorrenza del suo ammontare. Le eccedenze generatesi presso la società partecipata anteriormente all'opzione per la trasparenza non sono attribuibili ai soci e sono ammesse in deduzione dal reddito complessivo dichiarato dalla stessa.
7. Nel caso di investimenti nelle start-up a vocazione sociale, nonchè per gli investimenti in start-up innovative che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico, secondo i codici ATECO 2007 di cui alla tabella in allegato al presente decreto, la detrazione di cui al comma 1 è aumentata al 25 per cento e la deduzione di cui al comma 3 è aumentata al 27 per cento. Resta ferma l'applicazione delle altre disposizioni contenute nei commi da 1 a 6.
8. Le agevolazioni di cui ai precedenti commi sono applicabili a condizione che l'ammontare complessivo dei conferimenti rilevanti effettuati in ogni periodo d'imposta non sia superiore a euro 2.500.000 per ciascuna start-up innovativa.
9. Le agevolazioni di cui al presente articolo possono essere cumulate dai contribuenti con le altre misure di favore disposte dall'art. 27 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179.

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