Decreto Legislativo del 2019 numero 14 art. 65


CAPO II Procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento - SEZIONE I Disposizioni di carattere generale (AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE PROCEDURE DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO)

1. I debitori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) possono proporre soluzioni della crisi da sovraindebitamento secondo le norme del presente capo o del titolo V, capo IX.
2. Si applicano, per quanto non specificamente previsto dalle disposizioni della presente sezione, le disposizioni del titolo III, in quanto compatibili.
3. I compiti del commissario giudiziale o del liquidatore nominati nelle procedure di cui al comma 1 sono svolti dall'OCC. La nomina dell'attestatore è sempre facoltativa.
4. La procedura produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.
(Per l’abrogazione del presente comma, a decorrere dal 1° settembre 2021, vedi l’ art. 10, comma 1, D.Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147)

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Legislativo del 2019 numero 14 art. 65"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti