Decreto Legislativo del 2019 numero 14 art. 57


SEZIONE II Strumenti negoziali stragiudiziali soggetti ad omologazione (ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI)

1. Gli accordi di ristrutturazione dei debiti sono conclusi dall'imprenditore, anche non commerciale e diverso dall'imprenditore minore, in stato di crisi o di insolvenza, con i creditori che rappresentino almeno il sessanta per cento dei crediti e sono soggetti ad omologazione ai sensi dell'articolo 44.
2. Gli accordi devono contenere l'indicazione degli elementi del piano economico-finanziario che ne consentono l'esecuzione. Il piano deve essere redatto secondo le modalità indicate dall'articolo 56. Al piano debbono essere allegati i documenti di cui all'articolo 39.
(Per la modifica del presente comma, a decorrere dal 1° settembre 2021, vedi l’ art. 9, comma 1, lett. a), D.Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147)
3. Gli accordi devono essere idonei ad assicurare il pagamento integrale dei creditori estranei nei seguenti termini:
a) entro centoventi giorni dall'omologazione, in caso di crediti già scaduti a quella data;
b) entro centoventi giorni dalla scadenza, in caso di crediti non ancora scaduti alla data dell'omologazione.
4. Un professionista indipendente deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità economica e giuridica del piano. L'attestazione deve specificare l'idoneità dell'accordo e del piano ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei nel rispetto dei termini di cui al comma 3.
(Per la modifica del presente comma, a decorrere dal 1° settembre 2021, vedi l’ art. 9, comma 1, lett. b), D.Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147)

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