Decreto Legislativo del 2019 numero 14 art. 56


TITOLO IV Strumenti di regolazione della crisi - CAPO I Accordi - SEZIONE I Strumenti negoziali stragiudiziali (ACCORDI IN ESECUZIONE DI PIANI ATTESTATI DI RISANAMENTO)

1. L'imprenditore in stato di crisi o di insolvenza può predisporre un piano, rivolto ai creditori, che appaia idoneo a consentire il risanamento dell'esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria.
2. Il piano deve avere data certa e deve indicare:
a) la situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell'impresa;
b) le principali cause della crisi;
c) le strategie d'intervento e dei tempi necessari per assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria;
d) i creditori e l'ammontare dei crediti dei quali si propone la rinegoziazione e lo stato delle eventuali trattative;
d) gli apporti di finanza nuova;
e) i tempi delle azioni da compiersi, che consentono di verificarne la realizzazione, nonché gli strumenti da adottare nel caso di scostamento tra gli obiettivi e la situazione in atto.
3. Al piano debbono essere allegati i documenti di cui all'articolo 39.
4. Un professionista indipendente deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità economica e giuridica del piano.
5. Il piano può essere pubblicato nel registro delle imprese su richiesta del debitore.
6. Gli atti unilaterali e i contratti posti in essere in esecuzione del piano devono essere provati per iscritto e devono avere data certa.
(Per la sostituzione del presente articolo, a decorrere dal 1° settembre 2021, vedi l’ art. 8, comma 1, D.Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147)

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