Decreto Legislativo del 2019 numero 14 art. 357


FUNZIONAMENTO DELL'ALBO

1. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 30 giugno 2020, sono stabilite, in particolare:
(Alinea così modificato dall’ art. 8, comma 4, D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8)
a) le modalità di iscrizione all'albo di cui all'articolo 356;
b) le modalità di sospensione e cancellazione, volontaria o disposta dal Ministero della giustizia, dal medesimo albo anche a seguito del mancato versamento del contributo previsto dal comma 2;
(Lettera così sostituita dall’ art. 37, comma 2, D.Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, a decorrere dal 20 novembre 2020, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 42, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 147/2020)
c) le modalità di esercizio del potere di vigilanza da parte del Ministero della giustizia.
2. Con lo stesso decreto è stabilito l'importo del contributo che deve essere versato per l'iscrizione e per il suo mantenimento, tenuto conto delle spese per la realizzazione, lo sviluppo e l'aggiornamento dell'albo. Le somme corrisposte a titolo di contributo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero della giustizia.

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