Decreto Legislativo del 2019 numero 14 art. 352


DISPOSIZIONI TRANSITORIE SUL FUNZIONAMENTO DELL'OCRI

1. Sino alla istituzione presso il Ministero della giustizia dell'albo di cui all'articolo 356, i componenti del collegio di cui all'articolo 17, comma 1, lettere a) e b), sono individuati tra i soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o all'albo degli avvocati i quali abbiano svolto funzioni di commissario giudiziale, attestatore o abbiano assistito il debitore nella presentazione della domanda di accesso in almeno tre procedure di concordato preventivo che abbiano superato la fase dell'apertura o tre accordi di ristrutturazione dei debiti che siano stati omologati.
(Per la modifica del presente comma, a decorrere dal 1° settembre 2021, vedi l’ art. 36, comma 1, D.Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147)

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