Decreto Legislativo del 2019 numero 14 art. 35


MORTE DEL DEBITORE

1. Se il debitore muore dopo l'apertura della procedura di liquidazione concorsuale, questa prosegue nei confronti degli eredi, anche se hanno accettato con beneficio d'inventario.
(Per la modifica del presente comma, a decorrere dal 1° settembre 2021, vedi l’ art. 6, comma 2, D.Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147)
2. Se ci sono più eredi, la procedura prosegue nei confronti di quello che è designato come rappresentante. In mancanza di accordo sulla designazione, entro quindici giorni dalla morte del debitore vi provvede il giudice delegato.

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