Decreto Legislativo del 2019 numero 14 art. 346


CAPO V Disposizioni di procedura (ESERCIZIO DELL'AZIONE PENALE PER REATI IN MATERIA DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE)

1. Per reati previsti negli articoli 322, 323, 329 e 330, l'azione penale è esercitata dopo la comunicazione della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale di cui all'articolo 49.
2. È iniziata anche prima nel caso previsto dall'articolo 38 e in ogni altro in cui concorrano gravi motivi e già esista o sia contemporaneamente presentata domanda per ottenere la dichiarazione suddetta.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Legislativo del 2019 numero 14 art. 346"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti