Decreto Legislativo del 2019 numero 14 art. 285


CONTENUTO DEL PIANO O DEI PIANI DI GRUPPO E AZIONI A TUTELA DEI CREDITORI E DEI SOCI

1. Il piano concordatario o i piani concordatari di gruppo possono prevedere la liquidazione di alcune imprese e la continuazione dell'attività di altre imprese del gruppo. Si applica tuttavia la sola disciplina del concordato in continuità quando, confrontando i flussi complessivi derivanti dalla continuazione dell'attività con i flussi complessivi derivanti dalla liquidazione, risulta che i creditori delle imprese del gruppo sono soddisfatti in misura prevalente dal ricavato prodotto dalla continuità aziendale diretta o indiretta, ivi compresa la cessione del magazzino.
(Per la modifica del presente comma, a decorrere dal 1° settembre 2021, vedi l’ art. 32, comma 2, lett. a), D.Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147)
2. Il piano o i piani concordatari possono altresì prevedere operazioni contrattuali e riorganizzative, inclusi i trasferimenti di risorse infragruppo, purché un professionista indipendente attesti che dette operazioni sono necessarie ai fini della continuità aziendale per le imprese per le quali essa è prevista nel piano e coerenti con l'obiettivo del miglior soddisfacimento dei creditori di tutte le imprese del gruppo.
3. Gli effetti pregiudizievoli delle operazioni di cui al comma 1 possono essere contestati dai creditori dissenzienti appartenenti a una classe dissenziente o, nel caso di mancata formazione delle classi, dai creditori dissenzienti che rappresentano almeno il venti per cento dei crediti ammessi al voto con riguardo ad una singola società, attraverso l'opposizione all'omologazione del concordato di gruppo. I creditori non aderenti possono proporre opposizione all'omologazione degli accordi di ristrutturazione.
(Per la modifica del presente comma, a decorrere dal 1° settembre 2021, vedi l’ art. 32, comma 2, lett. b), D.Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147)
4. Il tribunale omologa il concordato o gli accordi di ristrutturazione qualora ritenga, sulla base di una valutazione complessiva del piano o dei piani collegati, che i creditori possano essere soddisfatti in misura non inferiore a quanto ricaverebbero dalla liquidazione giudiziale della singola società.
(Per la modifica del presente comma, a decorrere dal 1° settembre 2021, vedi l’ art. 32, comma 2, lett. c), D.Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147)
5. I soci possono far valere il pregiudizio arrecato alle rispettive società dalle operazioni di cui al comma 1 esclusivamente attraverso l'opposizione all'omologazione del concordato di gruppo. Il tribunale omologa il concordato se esclude la sussistenza di un pregiudizio in considerazione dei vantaggi compensativi derivanti alle singole società dal piano di gruppo.
(Per la sostituzione del presente comma, a decorrere dal 1° settembre 2021, vedi l’ art. 32, comma 2, lett. d), D.Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147)

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