Decreto Legislativo del 2019 numero 14 art. 282


SEZIONE II Esdebitazione del sovraindebitato (Per la sostituzione della presente rubrica, a decorrere dal 1° settembre 2021, vedi l’ art. 31, comma 1, D.Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147) ESDEBITAZIONE DI DIRITTO

1. Per le procedure di liquidazione controllata, l'esdebitazione opera di diritto a seguito del provvedimento di chiusura o anteriormente, decorsi tre anni dalla sua apertura, ed è dichiarata con decreto motivato del tribunale, iscritto al registro delle imprese su richiesta del cancelliere.
(Per la modifica del presente comma, a decorrere dal 1° settembre 2021, vedi l’ art. 31, comma 2, lett. a), D.Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147)
2. Restano ferme le preclusioni di cui all'articolo 280, comma 1, lettera a), e, per il consumatore, anche quella di cui all'articolo 69, comma 1.
(Per la sostituzione del presente comma, a decorrere dal 1° settembre 2021, vedi l’ art. 31, comma 2, lett. b), D.Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147)
3. Il provvedimento di cui al comma 1 è comunicato al pubblico ministero e ai creditori, i quali possono proporre reclamo a norma dell'articolo 124; il termine per proporre reclamo è di trenta giorni.
(Per la sostituzione del presente comma, a decorrere dal 1° settembre 2021, vedi l’ art. 31, comma 2, lett. c), D.Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147)

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Legislativo del 2019 numero 14 art. 282"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti