Decreto Legislativo del 2019 numero 14 art. 278


CAPO X Esdebitazione - SEZIONE I Condizioni e procedimento della esdebitazione nella liquidazione giudiziale e nella liquidazione controllata (OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE)

1. L'esdebitazione consiste nella liberazione dai debiti e comporta la inesigibilità dal debitore dei crediti rimasti insoddisfatti nell'ambito di una procedura concorsuale che prevede la liquidazione dei beni.
(Per la modifica del presente comma, a decorrere dal 1° settembre 2021, vedi l’ art. 30, comma 1, lett. a), D.Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147)
2. Nei confronti dei creditori per fatto o causa anteriori che non hanno partecipato al concorso l'esdebitazione opera per la sola parte eccedente la percentuale attribuita nel concorso ai creditori di pari grado.
3. Possono accedere all'esdebitazione, secondo le norme del presente capo, tutti i debitori di cui all'articolo 1, comma 1.
4. Se il debitore è una società o altro ente, le condizioni stabilite nell'articolo 280 devono sussistere anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili e dei legali rappresentanti, con riguardo agli ultimi tre anni anteriori alla domanda cui sia seguita l'apertura di una procedura liquidatoria.
(Per la sostituzione del presente comma, a decorrere dal 1° settembre 2021, vedi l’ art. 30, comma 1, lett. b), D.Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147)
5. L'esdebitazione della società ha efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.
6. Sono salvi i diritti vantati dai creditori nei confronti dei coobbligati e dei fideiussori del debitore, nonché degli obbligati in via di regresso.
7. Restano esclusi dall'esdebitazione:
a) gli obblighi di mantenimento e alimentari;
b) i debiti per il risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale, nonché le sanzioni penali e amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti.

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