Decreto Legislativo del 2019 numero 14 art. 264


ATTRIBUZIONE AL CURATORE DEI POTERI DELL'ASSEMBLEA

1. Il curatore può compiere gli atti e le operazioni riguardanti l'organizzazione e la struttura finanziaria della società previsti nel programma di liquidazione, dandone adeguata e tempestiva informazione ai soci ed ai creditori della società. I soci, i creditori ed i terzi interessati possono proporre reclamo ai sensi dell'articolo 133.
2. Il programma di liquidazione può prevedere l'attribuzione al curatore, per determinati atti od operazioni, dei poteri dell'assemblea dei soci. Le deliberazioni che non sono prese in conformità della legge o dell'atto costitutivo, possono essere impugnate con reclamo al tribunale ai sensi dell'articolo 133. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli da 2377 a 2379-ter e l'articolo 2479-ter del codice civile.
(Per la modifica del presente comma, a decorrere dal 1° settembre 2021, vedi l’ art. 28, comma 3, D.Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147)

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