Decreto Legislativo del 2019 numero 14 art. 205


COMUNICAZIONE DELL'ESITO DEL PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO DEL PASSIVO

1. Il curatore, immediatamente dopo la dichiarazione di esecutività dello stato passivo, ne dà comunicazione trasmettendo una copia a tutti i ricorrenti, informandoli del diritto di proporre opposizione in caso di mancato accoglimento della domanda.
(Per la sostituzione del presente articolo, a decorrere dal 1° settembre 2021, vedi l’ art. 23, comma 2, D.Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147)

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Legislativo del 2019 numero 14 art. 205"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti