Decreto Legislativo del 2019 numero 14 art. 198


ELENCHI DEI CREDITORI E DEI TITOLARI DI DIRITTI IMMOBILIARI O MOBILIARI E BILANCIO

1. Il curatore, in base alle scritture contabili del debitore e alle altre notizie che può raccogliere, compila l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e diritti di prelazione, nonché l'elenco di coloro che appaiono titolari di diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su beni in possesso o nella disponibilità del debitore, con l'indicazione dei titoli relativi. Gli elenchi sono depositati in cancelleria.
2. Il curatore deve inoltre redigere il bilancio dell'ultimo esercizio, se non è stato presentato dal debitore nel termine stabilito, ed apportare le rettifiche necessarie ai bilanci e agli elenchi presentati dal debitore a norma dell'articolo 39.
(Per la sostituzione del presente comma, a decorrere dal 1° settembre 2021, vedi l’ art. 22, comma 2, D.Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147)

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