Decreto Legislativo del 2019 numero 14 art. 105


OPERAZIONI E RELAZIONE DEL COMMISSARIO

1. Il commissario giudiziale redige l'inventario del patrimonio del debitore e una relazione particolareggiata sulle cause del dissesto, precisando se l'impresa si trovi in stato di crisi o di insolvenza, sulla condotta del debitore, sulle proposte di concordato e sulle garanzie offerte ai creditori, e la deposita in cancelleria almeno quarantacinque giorni prima della data iniziale stabilita per il voto dei creditori.
(Per la modifica del presente comma, a decorrere dal 1° settembre 2021, vedi l’ art. 16, comma 1, lett. a), D.Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147)
2. Nella relazione il commissario illustra le utilità che, in caso di liquidazione giudiziale, possono essere apportate dalle azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie che potrebbero essere promosse nei confronti di terzi.
3. Qualora siano depositate proposte concorrenti, il commissario giudiziale riferisce in merito ad esse con relazione integrativa da depositare in cancelleria e comunicare ai creditori, con le modalità di cui all'articolo 104, comma 2, almeno quindici giorni prima della data iniziale stabilita per il voto dei creditori.
(Per la modifica del presente comma, a decorrere dal 1° settembre 2021, vedi l’ art. 16, comma 1, lett. b), D.Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147)
4. La relazione integrativa contiene, la comparazione tra tutte le proposte depositate. Le proposte di concordato, ivi compresa quella presentata dal debitore, possono essere modificate fino a venti giorni prima della data iniziale stabilita per il voto dei creditori.
5. Analoga relazione integrativa viene redatta qualora emergano informazioni che i creditori devono conoscere ai fini dell'espressione del voto. Essa è comunicata ai creditori almeno quindici giorni prima della data iniziale stabilita per il voto.
(Per la modifica del presente comma, a decorrere dal 1° settembre 2021, vedi l’ art. 16, comma 1, lett. c), D.Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147)

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