Decreto Legislativo del 2017 numero 56 art. 55


MODIFICHE ALL'ARTICOLO 86 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50

1. All'articolo 86 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, lettera b), le parole: “rilasciato dagli” sono sostituite dalle seguenti: “acquisito d'ufficio dalle stazioni appaltanti presso gli”;
b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
“5-bis. L'esecuzione dei lavori è documentata dal certificato di esecuzione dei lavori redatto secondo lo schema predisposto dall'ANAC con le linee guida di cui all'articolo 83, comma 2. L'attribuzione, nel certificato di esecuzione dei lavori, delle categorie di qualificazione, relative ai lavori eseguiti, viene effettuata con riferimento alle categorie richieste nel bando di gara o nell'avviso o nella lettera di invito. Qualora il responsabile unico del procedimento riporti nel certificato di esecuzione dei lavori categorie di qualificazione diverse da quelle previste nel bando di gara o nell'avviso o nella lettera di invito, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 213, comma 13, nel caso di comunicazioni non veritiere.”.

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