Decreto Legislativo del 2017 numero 56 art. 32


MODIFICHE ALL'ARTICOLO 48 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50

1. All'articolo 48 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: “lavori non appartenenti alla categoria prevalente e così definiti nel bando di gara” sono sostituite dalle seguenti: “i lavori come definiti all'articolo 3, comma 1, lettera oo-ter”;
b) al comma 4, dopo le parole: “Nel caso di” è inserita la seguente: “lavori,” e dopo la parola: “specificate” sono inserite le seguenti: “le categorie di lavori o”;
c) dopo il comma 7 è inserito il seguente: “7-bis. E' consentito, per le ragioni indicate ai successivi commi 17, 18 e 19 o per fatti o atti sopravvenuti, ai soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), designare ai fini dell'esecuzione dei lavori o dei servizi, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata.”;
d) al comma 9, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione ”;
e) al comma 17, dopo le parole: “fallimento del medesimo ovvero” sono inserite le seguenti: “in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80, ovvero” e le parole: “può recedere dal contratto” sono sostituite dalle seguenti: “deve recedere dal contratto”;
f) al comma 18, dopo le parole: “fallimento del medesimo ovvero” sono inserite le seguenti: “in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80, ovvero”;
g) al comma 19, primo periodo, dopo le parole: “imprese raggruppate” sono inserite le seguenti: “, anche qualora il raggruppamento si riduca ad un unico soggetto,”;
h) dopo il comma 19, sono aggiunti i seguenti:
“19-bis. Le previsioni di cui ai commi 17, 18 e 19 trovano applicazione anche con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b), c) ed e).
19-ter. Le previsioni di cui ai commi 17, 18 e 19 trovano applicazione anche laddove le modifiche soggettive ivi contemplate si verifichino in fase di gara.”.

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