Decreto Legislativo del 2017 numero 56 art. 17


MODIFICHE ALL'ARTICOLO 27 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50

1. All'articolo 27 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: “alle norme dettate dalla” sono sostituite dalla seguente: “alla”;
b) dopo il comma 1, è inserito il seguente: “1-bis. Nei casi di appalti conseguenti al ritiro, alla revoca o all'annullamento di un precedente appalto, basati su progetti per i quali risultino scaduti i pareri, le autorizzazioni e le intese acquisiti, ma non siano intervenute variazioni nel progetto e in materia di regolamentazione ambientale, paesaggistica e antisismica né in materia di disciplina urbanistica, restano confermati, per un periodo comunque non superiore a cinque anni, i citati predetti pareri, le autorizzazioni e le intese già resi dalle diverse amministrazioni. L'assenza delle variazioni di cui al primo periodo deve essere oggetto di specifica valutazione e attestazione da parte del RUP. Restano escluse le ipotesi in cui il ritiro, la revoca o l'annullamento del precedente appalto siano dipesi da vizi o circostanze comunque inerenti i pareri, le autorizzazioni o le intese di cui al primo periodo.”;
c) al comma 3:
1) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: “In tale fase, gli enti gestori di servizi pubblici a rete forniscono, contestualmente al proprio parere, il cronoprogramma di risoluzione delle interferenze.”;
2) al secondo periodo, dopo le parole: “localizzazione o al tracciato” sono inserite le seguenti: “, nonché al progetto di risoluzione delle interferenze”;
d) al comma 4, le parole: “, di collaborare con il soggetto aggiudicatore per lo sviluppo del progetto delle opere pertinenti le interferenze rilevate e di dare corso, a spese del soggetto aggiudicatore alle attività progettuali di propria competenza. La violazione dell'obbligo di collaborazione” sono sostituite dalle seguenti: “e di elaborare, a spese del soggetto aggiudicatore, il progetto di risoluzione delle interferenze di propria competenza. Il soggetto aggiudicatore sottopone a verifica preventiva di congruità i costi di progettazione per la risoluzione delle interferenze indicate dall'ente gestore. La violazione di tali obblighi”;
e) al comma 5, le parole: “rilevate” sono sostituite dalle seguenti: “anche non rilevate ai sensi del comma 4, individuate”;
f) al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Il mancato rispetto del suddetto programma di risoluzione delle interferenze, che sia stato causa di ritardato avvio o anomalo andamento dei lavori, comporta per l'ente gestore responsabilità patrimoniale per i danni subiti dal soggetto aggiudicatore.”.

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