Decreto Legislativo del 2017 numero 117 art. 20

TITOLO IV Delle associazioni e delle fondazioni del terzo settore - CAPO I Disposizioni generali (AMBITO DI APPLICAZIONE)

1. Le disposizioni del presente titolo si applicano a tutti gli enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, o di fondazione.

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