Decreto Legislativo del 2016 numero 222 art. 4


SEMPLIFICAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI IN MATERIA DI PUBBLICA SICUREZZA

1. Al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante «Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma dell'articolo 110 è sostituito dal seguente: «L'installazione di impianti provvisori elettrici per straordinarie illuminazioni pubbliche in occasione di festività civili o religiose o in qualsiasi altra contingenza è soggetta a comunicazione da trasmettere al Comune corredata dalla certificazione di conformità degli impianti di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37.»;
b) il secondo comma dell'articolo 110 è abrogato;
c) al secondo comma dell'articolo 141, dopo le parole «inferiore a 200 persone», sono aggiunte le seguenti: «il parere,».
2. Per le attività sottoposte ad autorizzazione di pubblica sicurezza ai sensi del regio decreto n. 773 del 1931, ove l'allegata tabella A preveda un regime di Scia, quest'ultima produce anche gli effetti dell'autorizzazione ai fini dello stesso regio decreto.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Legislativo del 2016 numero 222 art. 4"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti