Decreto Legislativo del 2014 numero 22 art. 1


MODIFICA DELL'ARTICOLO 75 DELLA LEGGE 22 APRILE 1941, N. 633

1. L'articolo 75 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:
«Art. 75. - La durata dei diritti previsti nel presente capo è di cinquanta anni dalla fissazione. Tuttavia se durante tale periodo il fonogramma è lecitamente pubblicato, i diritti scadono settanta anni dopo la data della prima pubblicazione lecita.
Se nel periodo di tempo indicato nel primo comma non sono effettuate pubblicazioni lecite e se il fonogramma è lecitamente comunicato al pubblico durante detto periodo, i diritti scadono settanta anni dopo la data di tale prima comunicazione al pubblico.».

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