Decreto Legislativo del 2010 numero 141 art. 21


FUNZIONI DELL'ORGANISMO

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 128-decies, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, l'Organismo svolge le seguenti funzioni:
a) disciplina la struttura propria e delle eventuali sezioni territoriali al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza;
b) istituisce l'elenco degli agenti in attività finanziaria e l'elenco dei mediatori creditizi e provvede alla loro custodia e gestione;
c) verifica la permanenza dei requisiti necessari per l'iscrizione negli elenchi di cui agli articoli 128-quater, comma 2, e 128-sexies, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
d) verifica il rispetto da parte degli iscritti delle discipline cui essi sono sottoposti;
(Lettera così sostituita dall’art. 14, comma 1, lett. a), n. 1), D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169)
e) verifica l'assenza di cause di incompatibilità, di sospensione e di cancellazione nei confronti degli iscritti negli elenchi;
f) verifica l'effettivo svolgimento delle attività di cui agli articoli 128-quater e 128-sexies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 ai fini della permanenza dell'iscrizione negli elenchi;
g) accerta la sussistenza dei requisiti di professionalità ai fini dell'iscrizione nell'elenco degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi e cura l'aggiornamento professionale degli iscritti;
(Lettera così sostituita dall'art. 11, comma 1, lett. a), D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218, con la decorrenza prevista dall'art. 16, comma 8, del medesimo D.Lgs. 218/2010)
h) stabilisce gli standard dei corsi di formazione che le società di mediazione e gli agenti in attività finanziaria sono tenuti a svolgere nei confronti dei propri amministratori, direttori, dipendenti, e collaboratori;
(Lettera sostituita dall'art. 11, comma 1, lett. b), D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218, con la decorrenza prevista dall'art. 16, comma 8, del medesimo D.Lgs. 218/2010 e, successivamente, così modificata dall'art. 14, comma 1, lett. a), nn. 2) e 3), D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169)
i) secondo quanto previsto dall'articolo 128-novies, stabilisce i contenuti e le modalità della prova valutativa;
(Lettera così modificata dall’art. 14, comma 1, lett. a), n. 4), D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169)
i-bis) stabilisce la periodicità e le modalità di invio della comunicazione ai sensi dell'articolo 128-quater, comma 7.
(Lettera aggiunta dall’art. 14, comma 1, lett. a), n. 5), D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169)
2. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1, lettere b), c), d), e), ed f), l'Organismo può chiedere ai soggetti ivi iscritti la comunicazione di dati e notizie, nonché la trasmissione di atti e documenti secondo le modalità e i termini dallo stesso determinati, nonché procedere ad audizione personale e effettuare ispezioni.
2-bis. Al fine di assicurare l'efficacia dell'azione ed evitare duplicazioni nei controlli, l'Organismo stipula protocolli di intesa con la Guardia di Finanza in modo da coordinare le ispezioni di cui al precedente comma con quelle effettuate dalla Guardia di Finanza ai sensi dell'articolo 53, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.
(Comma aggiunto dall’art. 14, comma 1, lett. b), D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169)

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