Decreto Legislativo del 2010 numero 141 art. 16


REQUISITI PATRIMONIALI

1. L'Organismo definisce i massimali, commisurati ai volumi di attività, della polizza di assicurazione prevista dagli articoli 128-quinquies, e 128-septies e le modalità di verifica dell'avveramento delle condizioni previste dagli articoli 128-quinquies e 128-septies. Nel caso di polizze che prevedono coperture cumulative, i massimali sono riferiti a ciascun soggetto che richiede l'iscrizione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni emanate dall'Isvap in materia di polizza di assicurazione della responsabilità civile.
(Comma così modificato dall'art. 16, comma 5, D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218, con la decorrenza prevista dall'art. 16, comma 8, del medesimo D.Lgs. 218/2010 e, successivamente, dall'art. 9, comma 1, D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169)
1-bis. Con riguardo ai contratti di credito disciplinati ai sensi del Titolo VI, Capo I-bis, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si applica il regolamento adottato ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2014/17/UE.
(Comma inserito dall’ art. 2, comma 3, D.Lgs. 21 aprile 2016, n. 72; per l’applicazione di tale disposizione vedi l’ art. 3, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 72/2016)
2. Ai sensi dell'articolo 128-septies, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il capitale sociale versato deve essere almeno pari a quello previsto dall'articolo 2327 del codice civile. L'ammontare del capitale minimo può essere modificato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
(Comma così modificato dall'art. 9, comma 1, D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218, con la decorrenza prevista dall'art. 16, comma 8, del medesimo D.Lgs. 218/2010)

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