Decreto Legislativo del 2010 numero 141 art. 20


CONTENUTO DELL'AUTONOMIA FINANZIARIA DELL'ORGANISMO

1. Nell'ambito della propria autonomia finanziaria, l'Organismo determina e riscuote i contributi e le altre somme dovute dagli iscritti e dai richiedenti l'iscrizione negli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, nonché dai loro dipendenti e collaboratori nella misura necessaria per garantire lo svolgimento delle proprie attività.
(Comma così modificato dall’art. 13, comma 1, lett. a), D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169)
1-bis. L'Organismo determina e riscuote i contributi in misura inferiore e le altre somme dovute dagli agenti di cui all'articolo 128-quater, comma 7, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché dai promotori finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e dei soggetti di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, regolarmente iscritti nel Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi.
(Comma inserito dall’art. 13, comma 1, lett. b), D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169)
1-ter. L'Organismo, altresì, determina e riscuote i contributi e le altre somme dovute dai soggetti indicati nell'articolo 17-bis, comma 1.
(Comma inserito dall’art. 13, comma 1, lett. b), D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169)
1-quater. I contributi fruiscono del medesimo regime agevolato delle quote associative ai sensi dell'articolo 148 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dell'articolo 4, quarto comma, secondo periodo, e sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
(Comma inserito dall’art. 13, comma 1, lett. b), D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169)
2. La misura, le modalità e i termini di versamento dei contributi e delle altre somme dovute dagli iscritti all'Organismo sono determinati dal medesimo con delibera nella misura necessaria a garantire lo svolgimento delle proprie attività.
3. Il provvedimento con cui l'Organismo ingiunge il pagamento dei contributi dovuti ha efficacia di titolo esecutivo. La relativa procedura è disciplinata con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
3-bis. L'attività dell'Organismo, anche nei rapporti con i terzi, è disciplinata dal codice civile e dalle altre norme applicabili alle persone giuridiche di diritto privato. È in ogni caso esclusa l'applicazione all'Organismo delle norme vigenti in materia di contratti pubblici e di pubblico impiego.
(Comma aggiunto dall’art. 13, comma 1, lett. c), D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169)

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