Decreto Legislativo del 2007 numero 113 art. 1


(abrogato) DISPOSIZIONI CORRETTIVE

[1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti correzioni ed integrazioni:
a) all'articolo 7, comma 4, le parole: "svolge i" sono sostituite dalle seguenti: "si avvale delle sezioni regionali competenti per territorio, per l'acquisizione delle informazioni necessarie allo svolgimento dei";
b) all'articolo 17, comma 1, dopo le parole: "delle forze armate o dei corpi di polizia per la difesa della Nazione o per i compiti di istituto" sono inserite le seguenti: "nonchè dell'amministrazione della giustizia";
c) all'articolo 53, comma 2, lettera c), sono aggiunti in fine i seguenti periodi: "L'offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione definitiva, per la progettazione esecutiva e per l'esecuzione dei lavori. Ai fini della valutazione del progetto, il regolamento disciplina i fattori ponderali da assegnare ai "pesi" o "punteggi" in modo da valorizzare la qualità, il pregio tecnico, le caratteristiche estetiche e funzionali e le caratteristiche ambientali.";
d) all'articolo 53, dopo il comma 3, è inserito il seguente: "3-bis. Per i contratti di cui al comma 2, lettere b) e c), nel caso in cui, ai sensi del comma 3, l'appaltatore si avvale di uno o più soggetti qualificati alla realizzazione del progetto, la stazione appaltante può indicare nel bando di gara le modalità per la corresponsione diretta al progettista della quota del compenso corrispondente agli oneri di progettazione, al netto del ribasso d'asta, previa approvazione del progetto e previa presentazione dei relativi documenti fiscali del progettista.";
e) all'articolo 56, comma 1, le lettere b) e c) sono soppresse;
f) all'articolo 57, comma 5, la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati all'operatore economico aggiudicatario del contratto iniziale dalla medesima stazione appaltante, a condizione che tali servizi siano conformi a un progetto di base e che tale progetto sia stato oggetto di un primo contratto aggiudicato secondo una procedura aperta o ristretta; in questa ipotesi la possibilità del ricorso alla procedura negoziata senza bando è consentita solo nei tre anni successivi alla stipulazione del contratto iniziale e deve essere indicata nel bando del contratto originario; l'importo complessivo stimato dei servizi successivi è computato per la determinazione del valore globale del contratto, ai fini delle soglie di cui all'articolo 28.";
g) all'articolo 58, al comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il ricorso al dialogo competitivo per lavori è consentito previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, e comunque ad esclusione dei lavori di cui alla parte II, titolo III, capo IV. Per i lavori di cui alla parte II, titolo IV, capo II, è altresì richiesto il parere del Consiglio Superiore dei beni culturali. I citati pareri sono resi entro 30 giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, l'amministrazione può comunque procedere.";
h) l'articolo 59, comma 1, è sostituito dal seguente: "1. Le stazioni appaltanti possono concludere accordi quadro. Per i lavori, gli accordi quadro sono ammessi esclusivamente in relazione ai lavori di manutenzione. Gli accordi quadro non sono ammessi per la progettazione e per gli altri servizi di natura intellettuale.";
i) all'articolo 83, comma 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente: "e) le caratteristiche ambientali e il contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali dell'opera o del prodotto;";
l) all'articolo 84, comma 8:
1) al primo periodo le parole: "delle stazioni appaltanti" sono sostituite dalle seguenti: "della stazione appaltante";
2) al secondo periodo, dopo la parola: "scelti" sono inserite le seguenti: "tra funzionari di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 25, ovvero";
m) all'articolo 110, dopo la parola: "proporzionalità", sono inserite le parole: "con la procedura di cui all'articolo 57, comma 6; l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti" ed è infine aggiunto il seguente periodo: "Nel regolamento di cui all'articolo 5 sono dettate le disposizioni volte ad assicurare l'adeguata partecipazione di giovani professionisti.";
n) all'articolo 122, comma 1, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Le stazioni appaltanti possono ricorrere ai contratti di cui all'articolo 53, comma 2, lettere b) e c), qualora riguardino lavori di speciale complessità o in caso di progetti integrali, come definiti rispettivamente dal regolamento di cui all'articolo 5, ovvero riguardino lavori di manutenzione, restauro e scavi archeologici.";
o) all'articolo 124, il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Le stazioni appaltanti pubblicano l'avviso sui risultati della procedura di affidamento sui siti informatici di cui all'articolo 66, comma 7.";
p) all'articolo 135, comma 1:
1) le parole: "il responsabile del procedimento valuta" sono sostituite dalle seguenti: "il responsabile del procedimento propone alla stazione appaltante";
2) la parola: "l'opportunità" è soppressa;
q) all'articolo 143, alla fine del comma 7 sono aggiunte le seguenti parole: ", anche prevedendo un corrispettivo per tale valore residuo";
r) all'articolo 153 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1 il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Le proposte sono presentate entro 180 giorni dalla pubblicazione dell'avviso indicativo di cui al comma 3.";
2) al comma 3 le parole: "Entro venti giorni" sono sostituite dalle seguenti: "Entro novanta giorni";
3) al comma 3, l'ultimo periodo è soppresso;
s) all'articolo 154, comma 1, gli ultimi due periodi sono soppressi;
t) all'articolo 253:
1) al comma 1, le parole: "commi 1-bis e 1-ter" sono sostituite dalle seguenti: "commi 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies";
2) al comma 1-bis è soppressa la lettera c);
3) al comma 1-ter, le parole: "degli articoli 3, comma 7, 53, commi 2 e 3, e 56" sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 56";
4) dopo il comma 1-ter, sono inseriti i seguenti:
"1-quater. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e speciali, le disposizioni dell'articolo 58 si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 5.
1-quinquies. Per gli appalti di lavori pubblici di qualsiasi importo, nei settori ordinari, le disposizioni degli articoli 3, comma 7, e 53, commi 2 e 3, si applicano alle procedure i cui bandi siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 5."].
(Il presente provvedimento è stato abrogato dall’art. 217, comma 1, lettera i), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, a decorrere dal 19 aprile 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 220 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016)

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