Decreto Legislativo del 2006 numero 249 art. 4


MODIFICHE ALL'ARTICOLO 39 DELLA LEGGE 16 FEBBRAIO 1913, N. 89
1. Il terzo comma dell'articolo 39 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 è sostituito dal seguente:
«In caso di interdizione temporanea ed in ogni caso di sospensione del notaio dall'esercizio si provvede ai sensi dell'articolo 43.».

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