Decreto Legislativo del 2006 numero 249 art. 27


SOSTITUZIONE DELL'ARTICOLO 145 DELLA LEGGE 16 FEBBRAIO 1913, N. 89
1. L'articolo 145 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è sostituito dal seguente:
«Art. 145. - 1. Si ha recidiva se il notaio commette nuovamente la stessa infrazione entro cinque anni dalla condanna.».

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