La recidiva




Una delle modifiche più importanti introdotte in ambito disciplinare dal D.Lgs. 249/06 , riguarda l'istituto della recidiva. Il nuovo art. 145 l.n., modificato, a far data dal 26 agosto 2006, dall'art. 27 del cit. D.Lgs., dispone che si ha recidiva, in ambito disciplinare, se il notaio commette nuovamente la stessa infrazione entro cinque anni dalla condanna.

Il vecchio testo prevedeva l'analogo termine di 5 anni, e faceva riferimento al fatto che la nuova contravvenzione fosse commessa appunto entro tale lasso di tempo dalla precedente condanna. In base a tali elementi il notaio si considerava recidivo nel caso in cui, avendo ricevuto una qualsiasi condanna definitiva sul piano disciplinare (non importando la qualità della sanzione subita o la norma violata), nei 5 anni successivi al passaggio in giudicato del provvedimento disciplinare, avesse commesso una qualsiasi altra infrazione disciplinarmente rilevante.

Trattatasi di evidente recidiva quinquennale di natura sostanzialmente generica, non essendo richiesto che il notaio, sotto il vecchio art. 145 l.n., dovesse violare lo stesso precetto o fosse condannato a pena analoga.

La problematicità del meccanismo così congegnato era da tempo di ovvia evidenza, per cui si proceduto, col il D.Lgs. 249/06 , ha modificare radicalmente il contenuto della recidiva, che oggi i base al nuovo art. 145 l.n. deve considerarsi necessariamente recidiva specifica.

Il nuovo testo prevede che il notaio, per essere considerato recidivo, deve, nel termine indicato dei 5 anni dalla precedente condanna definitiva, commettere la stessa infrazione, nel senso che deve violare lo stesso precetto per il quale è già stato definitivamente sentenziato. Senza tale specifico collegamento tra la norma violata e la precedente condanna (per lo stesso comportamento lesivo), non si è in presenza della recidiva (specifica) prevista dall'art. 145 l.n., ma di una normale situazione di reiterazione di un fatto disciplinarmente rilevante, ma che non può confondersi con l'istituto della recidiva del nuovo art. 145 l.n..

L'importanza del cambiamento introdotto con la nuova normativa risulta di tutta evidenza, considerate le negative conseguenze, sul piano disciplinare, di una recidiva specifica. In effetti se si considera che il successivo nuovo articolo 145 bis l.n., non presente nella legge notarile prima del D.Lgs. 249/06 , consente che il notaio non recidivo, nella accezione appena chiarita, in caso di infrazione punibile con la sola sanzione pecuniaria, può prevenire il procedimento o interromperne il corso prima della decisione definitiva, mediante la procedura dell'oblazione, che consiste nel pagamento di una somma corrispondente ad un terzo del massimo previsto per la infrazione contestata, oltre alle spese del procedimento.

Il pagamento della indicata somma consente al competente organo, valutate le circostanze di legge, di dichiarare estinto l'illecito disciplinare oppure di interrompere il già iniziato procedimento.

La presenza di una condanna definitiva per la stessa infrazione impedisce, secondo la previsione dell'art. 145 bis l.n., di poter utilizzare la procedura dell'oblazione, esponendo il notaio al necessario giudizio disciplinare per il nuovo fatto, con eventuali ulteriori conseguenze sul piano disciplinare (seconda recidiva, aggravamento della pena ecc.).

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