Decreto Legislativo del 2006 numero 163 art. 94


(abrogato) LIVELLI DELLA PROGETTAZIONE PER GLI APPALTI DI SERVIZI E FORNITURE E REQUISITI DEI PROGETTISTI

[1. Il regolamento stabilisce i livelli e i requisiti dei progetti nella materia degli appalti di servizi e forniture, nonché i requisiti di partecipazione e qualificazione dei progettisti, in armonia con le disposizioni del presente codice.]
(Il presente provvedimento è stato abrogato dall’ art. 217, comma 1, lett. e), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, a decorrere dal 19 aprile 2016, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 220 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016)

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