Decreto Legislativo del 2006 numero 163 art. 88


(abrogato) PROCEDIMENTO DI VERIFICA E DI ESCLUSIONE DELLE OFFERTE ANORMALMENTE BASSE (art. 55, direttiva 2004/18; art. 57, direttiva 2004/17; art. 21, legge n. 109/1994; art. 89, d.P.R. n. 554/1999)

[1. La stazione appaltante richiede, per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle giustificazioni.
(Comma così sostituito dall'art. 4-quater, comma 1, lett. d), n. 1), D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2009, n. 102. Per le disposizioni transitorie, vedi il comma 2 del predetto art. 4-quater, D.L. 78/2009)
1-bis. La stazione appaltante, ove lo ritenga opportuno, può istituire una commissione secondo i criteri stabiliti dal regolamento per esaminare le giustificazioni prodotte; ove non le ritenga sufficienti ad escludere l’incongruità dell’offerta, richiede per iscritto all’offerente le precisazioni ritenute pertinenti.
(Comma inserito dall'art. 4-quater, comma 1, lett. d), n. 2), D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2009, n. 102. Per le disposizioni transitorie, vedi il comma 2 del predetto art. 4-quater, D.L. 78/2009)
2. All'offerente è assegnato un termine non inferiore a cinque giorni per presentare, per iscritto, le precisazioni richieste.
(Comma così modificato dall'art. 4-quater, comma 1, lett. d), n. 3), D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2009, n. 102. Per le disposizioni transitorie, vedi il comma 2 del predetto art. 4-quater, D.L. 78/2009)
3. La stazione appaltante, ovvero la commissione di cui al comma 1­bis, ove istituita, esamina gli elementi costitutivi dell’offerta tenendo conto delle precisazioni fornite.
(Comma così sostituito dall'art. 4-quater, comma 1, lett. d), n. 4), D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2009, n. 102. Per le disposizioni transitorie, vedi il comma 2 del predetto art. 4-quater, D.L. 78/2009)
4. Prima di escludere l'offerta, ritenuta eccessivamente bassa, la stazione appaltante convoca l'offerente con un anticipo non inferiore a tre giorni lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento che ritenga utile.
(Comma così modificato dall'art. 4-quater, comma 1, lett. d), n. 5), D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2009, n. 102. Per le disposizioni transitorie, vedi il comma 2 del predetto art. 4-quater, D.L. 78/2009)
5. Se l'offerente non si presenta alla data di convocazione stabilita, la stazione appaltante può prescindere dalla sua audizione.
6. La stazione appaltante esclude l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti, risulta, nel suo complesso, inaffidabile.
(Comma soppresso dall'art. 2, comma 1, lett. r), n. 1), D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152)
7. La stazione appaltante sottopone a verifica la prima migliore offerta, se la stessa appaia anormalmente bassa, e, se la ritiene anomala, procede nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non anomala. In alternativa, la stazione appaltante, purché si sia riservata tale facoltà nel bando di gara, nell’avviso di gara o nella lettera di invito, può procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta, fermo restando quanto previsto ai commi da 1 a 5. All'esito del procedimento di verifica la stazione appaltante dichiara le eventuali esclusioni di ciascuna offerta che, in base all'esame degli elementi forniti, risulta, nel suo complesso, inaffidabile, e procede, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 12, all’aggiudicazione definitiva in favore della migliore offerta non anomala.
(Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. r), n. 2), D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152 e, successivamente, dall'art. 4-quater, comma 1, lett. d), n. 6), D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2009, n. 102; per le disposizioni transitorie di tale ultima modifica, vedi il comma 2 del predetto art. 4-quater, D.L. 78/2009)]
(Il presente provvedimento è stato abrogato dall’ art. 217, comma 1, lett. e), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, a decorrere dal 19 aprile 2016, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 220 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016)

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