Decreto Legislativo del 2006 numero 163 art. 195


(abrogato) TITOLO IV Contratti in taluni settori - CAPO I Contratti nel settore della difesa diversi da quelli che rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/81/CE - (Titolo così modificato dall'art. 33, comma 4, D.Lgs. 15 novembre 2011, n. 208, a decorrere dal 15 gennaio 2012, ai sensi di quanto disposto dall'art. 36, comma 1 del medesimo D.Lgs. 208/2011. Precedentemente il Titolo era il seguente: «Contratti nel settore della difesa») (DISCIPLINA COMUNE APPLICABILE AI CONTRATTI NEL SETTORE DELLA DIFESA DIVERSI DA QUELLI CHE RIENTRANO NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2009/81/CE) (Rubrica così modificata dall'art. 33, comma 4, D.Lgs. 15 novembre 2011, n. 208, a decorrere dal 15 gennaio 2012, ai sensi di quanto disposto dall'art. 36, comma 1 del medesimo D.Lgs. 208/2011)

[1. Ai contratti di cui al presente capo si applicano, oltre alle norme di cui all'articolo 196, le disposizioni:
- della parte I (principi e disposizioni comuni e contratti esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del codice);
- della parte II, titolo III, capo I (programmazione, direzione ed esecuzione dei lavori);
- della parte II, titolo III, capo II (concessione di lavori pubblici);
- della parte II, titolo III, capo III (promotore finanziario e società di progetto);
- della parte IV (contenzioso);
- della parte V (disposizioni di coordinamento, finali e transitorie).
2. Si applicano inoltre, in quanto non derogate, le disposizioni del titolo I (contratti di rilevanza comunitaria) ovvero del titolo II (contratti sotto soglia comunitaria) della parte II (contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture nei settori ordinari), a seconda che l'importo dei lavori sia pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 28, ovvero inferiore.]
(Il presente provvedimento è stato abrogato dall’ art. 217, comma 1, lett. e), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, a decorrere dal 19 aprile 2016, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 220 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016)

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