Decreto Legislativo del 2006 numero 155 art. 3


(abrogato) ASSENZA DELLO SCOPO DI LUCRO

[1. L'organizzazione che esercita un'impresa sociale destina gli utili e gli avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.
2. A tale fine è vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili e avanzi di gestione, comunque denominati, nonchè fondi e riserve in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori. Si considera distribuzione indiretta di utili:
a) la corresponsione agli amministratori di compensi superiori a quelli previsti nelle imprese che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ed, in ogni caso, con un incremento massimo del venti per cento;
b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori a quelli previsti dai contratti o accordi collettivi per le medesime qualifiche, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche professionalità;
c) la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle azioni o quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, superiori di cinque punti percentuali al tasso ufficiale di riferimento].
(Il presente provvedimento è stato abrogato dall’art. 19, comma 1, D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112, a decorrere dal 20 luglio 2017, ai sensi di quanto disposto dall’art. 21, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 112/2017. A norma del citato art. 19, comma 1, tutti i riferimenti al presente provvedimento si intendono riferiti al suddetto D.Lgs. n. 112/2017)

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Legislativo del 2006 numero 155 art. 3"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti