Decreto Legislativo del 2006 numero 155 art. 15


(abrogato) PROCEDURE CONCORSUALI

[1. In caso di insolvenza, le organizzazioni che esercitano un'impresa sociale sono assoggettate alla liquidazione coatta amministrativa, di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. La disposizione di cui al presente comma non si applica agli enti di cui all'articolo 1, comma 3.
2. Alla devoluzione del patrimonio residuo al termine della procedura concorsuale si applica l'articolo 13, comma 3].
(Il presente provvedimento è stato abrogato dall’art. 19, comma 1, D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112, a decorrere dal 20 luglio 2017, ai sensi di quanto disposto dall’art. 21, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 112/2017. A norma del citato art. 19, comma 1, tutti i riferimenti al presente provvedimento si intendono riferiti al suddetto D.Lgs. n. 112/2017)

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