Decreto Legislativo del 2006 numero 155 art. 18


(abrogato) DISPOSIZIONE DI CARATTERE FINANZIARIO

[1. All'attuazione del presente decreto le amministrazioni competenti provvedono avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica].
(Il presente provvedimento è stato abrogato dall’art. 19, comma 1, D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112, a decorrere dal 20 luglio 2017, ai sensi di quanto disposto dall’art. 21, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 112/2017. A norma del citato art. 19, comma 1, tutti i riferimenti al presente provvedimento si intendono riferiti al suddetto D.Lgs. n. 112/2017)

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