Decreto Legislativo del 2006 numero 152 art. 23


TITOLO III Valutazione di impatto ambientale - VIA - CAPO I Disposizioni comuni in materia di VIA - (AMBITO DI APPLICAZIONE)
1. Sono assoggettati alla procedura di valutazione di impatto ambientale:
a) i progetti di cui all'elenco A dell'Allegato III alla parte seconda del presente decreto, ovunque ubicati;
b) i progetti di cui all'elenco B dell'Allegato III alla parte seconda del presente decreto che ricadano, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394;
c) i progetti elencati di cui all'elenco B dell'Allegato III alla parte seconda del presente decreto che non ricadano in aree naturali protette, ma che, sulla base degli elementi indicati nell'Allegato IV alla parte seconda del presente decreto, a giudizio dell'autorità competente richiedano ugualmente lo svolgimento della procedura di valutazione d'impatto ambientale;
d) i progetti di specifiche opere o interventi per i quali la procedura di valutazione di impatto ambientale sia espressamente prescritta dalle leggi speciali di settore che disciplinano dette opere o interventi.
2. Per i progetti di opere o di interventi di cui al comma 1, lettera a), ricadenti all'interno di aree naturali protette, le soglie dimensionali, ove previste, sono ridotte del cinquanta per cento.
3. La medesima procedura si applica anche agli interventi su opere già esistenti, non rientranti nelle categorie del comma 1, qualora da tali interventi derivi un’opera che rientra nelle categorie stesse. Si applica altresì alle modifiche sostanziali di opere ed interventi rientranti nelle categorie di cui al comma 1, lettere a) e b).
4. Possono essere esclusi dal campo di applicazione del presente titolo i progetti di seguito elencati che, a giudizio dell'autorità competente, non richiedano lo svolgimento della procedura di valutazione di impatto ambientale:
a) i progetti relativi ad opere ed interventi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale;
b) i progetti relativi ad opere ed interventi destinati esclusivamente a scopi di protezione civile, oppure disposti in situazioni di necessità e d'urgenza a scopi di salvaguardia dell'incolumità delle persone da un pericolo imminente o a seguito di calamità;
c) i progetti relativi ad opere di carattere temporaneo, ivi comprese quelle necessarie esclusivamente ai fini dell'esecuzione di interventi di bonifica autorizzati.
5. Per i progetti di cui ai commi 1, lettera e), e 4, lettere a), b) e e), si applica la procedura di verifica di cui all'articolo 32. Nel corso di tale procedura di verifica, per i progetti di cui al comma 4 l'autorità competente comunica alla Commissione europea, prima del rilascio dell'eventuale esenzione, i motivi che giustificano tale esenzione ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera e), della direttiva 85/337/CEE.
6. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 4 del decreto legislativo 17 gennaio 2005, n. 13, per i progetti aeroportuali assoggettati alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi della parte seconda del presente decreto tale procedura tiene conto delle prescrizioni definite nell'allegato 2 del medesimo decreto legislativo 17 gennaio 2005, n. 13.
7. Nel caso di opere ed interventi di somma urgenza destinati esclusivamente alla difesa nazionale di cui al comma 4, lettera a), il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio dispone, su proposta del Ministro della difesa, l'esenzione da ogni verifica di compatibilità ambientale soltanto per i progetti relativi a lavori coperti da segreto di Stato.

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