Decreto Legislativo del 2005 numero 82 art. 92


(abrogato) (originario art. 76.) (L'art. 31, comma 1, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159, ha rinumerato il presente articolo da art. 76 ad art. 92) ENTRATA IN VIGORE DEL CODICE

[1. Le disposizioni del presente codice entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2006.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.]
(Articolo abrogato dall’art. 64, comma 1, lett. ff), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016)

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