Decreto Legislativo del 2005 numero 82 art. 6-quater


INDICE NAZIONALE DEI DOMICILI DIGITALI DELLE PERSONE FISICHE E DEGLI ALTRI ENTI DI DIRITTO PRIVATO, NON TENUTI ALL'ISCRIZIONE IN ALBI PROFESSIONALI O NEL REGISTRO DELLE IMPRESE

1. E' istituito il pubblico elenco dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese, nel quale sono indicati i domicili eletti ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1-bis. La realizzazione e la gestione dell'Indice sono affidate all'AgID, che vi provvede avvalendosi delle strutture informatiche delle Camere di commercio già deputate alla gestione dell'elenco di cui all'articolo 6-bis
2. Per i professionisti iscritti in albi ed elenchi il domicilio digitale è l'indirizzo inserito nell'elenco di cui all'articolo 6-bis, fermo restando il diritto di eleggerne uno diverso ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1-bis. Ai fini dell'inserimento dei domicili dei professionisti nel predetto elenco il Ministero dello sviluppo economico rende disponibili all'AgID, tramite servizi informatici individuati nelle Linee guida, i relativi indirizzi già contenuti nell'elenco di cui all'articolo 6-bis.
3. Al completamento dell'ANPR di cui all'articolo 62, AgID provvede al trasferimento dei domicili digitali contenuti nell'elenco di cui al presente articolo nell'ANPR.
(Articolo inserito dall’ art. 9, comma 2, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217)

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